Art. 2.
(Usucapione decennale o ventennale).

      1. All'articolo 1159 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e col decorso di venti anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»;

          b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ventennale».